Prima di continuare nel racconto, prendo spunto dall’intervento di Andrea – che saluto – sintetizzando a scanso di equivoci quanto previsto in materia di bollo per le autovetture con
anzianità compresa tra i 20 e i 29 anni. Essendo queste colpite dalla Tassa Automobilistica Regionale di Possesso (e non di Circolazione) istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983 hanno tutte l’obbligo di assolvere annualmente il pagamento a tariffa intera e ciò anche se non circolano su pubblica via. Detto questo - dal 1° gennaio 2019 - le sole auto rientranti in detto range di anzianità, ufficialmente riconosciute di Interesse Storico e Collezionistico, beninteso con questo importante dato annotato sulla relativa Carta di Circolazione e se non adibite ad uso professionale o utilizzate nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni e - infine - con tutti i predetti requisiti richiesti, dal primo giorno di decorrenza del periodo fisso annuale di imposta, beneficiano di uno sconto del 50% sulla tariffa prevista.
IL SUPERBOLLO SULLE AUTO DIESEL
Riprendo ora la storia dei Bolli Auto parlandovi del superbollo il cui costo ha gravato sui proprietari di vetture alimentate a gasolio per oltre 20 anni e che non era altro che una sovrattassa erariale sulle macchine Diesel.
Questo tributo venne introdotto il 1° gennaio 1977 nel tentativo di equiparare il prezzo della benzina con quello del gasolio, che in molti si ostinavano a chiamare con il vecchio nome di nafta. I proprietari di auto alimentate da quest’ultima tipologia di carburante si trovarono così da un giorno all’altro a dover pagare in aggiunta al costo del Bollo Auto, un importo pari a 12.000 lire a cavallo. Il Governo spiegò che l’introduzione della sopratassa si era resa necessaria in quanto il prezzo del gasolio era tenuto volutamente basso a salvaguardia del settore degli autotrasportatori e il beneficio non competeva ai privati cittadini.
“La Stampa” di Torino - 22 dicembre 1976
Chi di voi non si è cimentato all’epoca, nel calcolare il numero di chilometri che avrebbe dovuto percorrere annualmente con un’auto alimentata a gasolio per ammortizzare questa tassa che di contro non era dovuta per un modello analogo se funzionante a benzina?
Con l’entrata in vigore del superbollo diesel si allargò però il fenomeno - peraltro già in atto - dell’uso improprio del gasolio agricolo. Infatti per difendersi da questa imposizione arrivata all’improvviso nelle tasche degli italiani, altri automobilisti si aggiunsero alla schiera di quei disonesti che già frodavano lo Stato.
Nello specifico, grazie anche alla sconsiderata collaborazione di agricoltori consenzienti, qualcuno iniziò ad utilizzare per uso privato siffatta tipologia di carburante. Come forse sapete il gasolio destinato al settore dell’agricoltura gode infatti di un prezzo calmierato ma ne è vietato l’utilizzato per altri scopi. Per distinguerlo da quello tradizionale e poterne verificare il giusto uso, viene pertanto colorato di verde mediante aggiunta di una tintura. Naturalmente le Fiamme Gialle in quegli anni aumentarono i controlli anche su questo fronte e coloro che venivano sorpresi ad utilizzare impropriamente la predetta tipologia di carburante - così come i relativi complici - passavano guai seri con la giustizia incorrendo nel reato di truffa ai danni dello Stato.
L’entrata in vigore del superbollo portò inoltre ad una diminuzione nelle vendite delle auto Diesel ma nonostante le lamentele delle case automobilistiche e dei possessori di questa tipologia di autovetture, si fece solo un gran parlare senza portare a casa risultati concreti,
Per dimostrarvi i tempi biblici che anche nei tempi andati erano necessari per fare marcia indietro in materia di imposizione fiscale, riporto qui di seguito un trafiletto dal titolo di per sé esplicativo, apparso in prima pagina de “La Stampa” di Torino, domenica 6 maggio 1979 e quindi dopo un paio d’anni dall’entrata in vigore della tassa…
Emblematico anche quest’altro titolo di un articolo apparso sulle colonne di “Stampa Sera” il 10 maggio 1980
Per l’eliminazione del superbollo sulle auto diesel si dovranno però attendere ancora 17 anni perché è solo nel 1998 che verrà definitivamente abolito e quindi dopo 21 anni dall’entrata in vigore.
Da allora e ancora oggi i mancati introiti di questa imposizione sono compensati dall’Erario con l’innalzamento alla pompa del costo del gasolio mentre gli autotrasportatori vengono ristorati tramite il rimborso dell’accisa indebitamente pagata.
Di seguito la cronistoria di questa tassa (Fonte Internet)
1- Con il Decreto Legge n. 691 dell’8/10/1976 convertito con Legge n. 786 del 30/11/1976 venne introdotto il superbollo sui veicoli alimentati a gasolio, l’importo di tale tassa venne fissato in Lit. 12.000 per Cv;
2- Con il Decreto Legge n. 936 del 23/12/1977 convertito con Legge n. 38 del 23/02/1978 l’importo di tale tassa venne fissato in Lit. 18.000 per Cv;
3- Con il Decreto Legge n. 953 del 30/12/1982 convertito con Legge n. 53 del 28/02/1983 l’importo di tale tassa venne fissato in Lit. 27.000 per Cv;
4- Con il Decreto Legge n. 3 del 13/01/1988 convertito con Legge n. 67 dell’11/03/1988 l’importo di tale tassa venne fissato in Lit. 33.750 per Cv;
5- Dal 03/02/1992 furono esentate dal pagamento del bollo per tre anni, le vetture diesel che rispettavano la Direttiva 91/441/CEE (Euro 1);
6- Dal 1° gennaio 1998 fu abolito il superbollo per le vetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con motore diesel conforme alla Direttiva CEE 91/441 (Euro 1), 93/59 (Euro 1), 94/12 (Euro 2 per le autovetture), 98/69 (Euro 3). Quindi, furono esentati i veicoli ecodiesel anche se immatricolati prima del 03/02/1992;
7- Dal 1° gennaio 2005 l’abolizione del superbollo fu estesa a tutte le autovetture, anche quelle non ecodiesel (Art. 8 del collegato alla Finanziaria 1999);
8- Dal 1° gennaio 2007 la Finanziaria 2007 ripristinò il superbollo per le autovetture non ecodiesel (Euro 0), per un importo di € 6,63 per Kw.