In pratica è una autorizzazione ministeriale (nel caso specifico del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile) concessa a fronte di modifiche a cose già omologate. E' obbligatoria per le autovetture - come nel caso in esame - così come per quei prodotti che per essere messi in commercio necessitano appunto di un'omologazione. Ad oggi dovrebbe essere materia normata in ambito Comunitario.
Art. 7.
Modifiche delle omologazioni
1. Il costruttore che introduca in un tipo di veicolo, sistema,
componente ed entita' tecnica omologato dal Ministero dei trasporti e
della navigazione, modifiche che interessino le caratteristiche
tecniche contenute nel fascicolo di omologazione, deve inoltrare
domanda di modifica del fascicolo stesso.
2. Le richieste di estensione di omologazione nazionale del tipo di
veicoli e di sistemi possono essere presentate presso un qualsiasi
Centro.
3. Le richieste di estensione di omologazione limitata per piccole
serie del tipo di veicoli, di omologazione di dispositivi ed unita'
tecniche devono essere inoltrate al Centro che ha rilasciato il
provvedimento originario di omologazione, e che detiene il relativo
fascicolo.
4. Non sono previste richieste di estensione di omologazioni
temporanee di veicoli.
5. Nel caso di omologazione di veicoli, le modifiche introdotte per
diversificare o aggiornare la produzione del tipo omologato danno
luogo a:
a) serie del tipo omologato non differenziate da quelle
precedenti: di norma si verifica per le parti installabili in
alternativa, anche nei casi in cui i veicoli sono soggetti a prove;
b) nuova serie del tipo omologato (versione del tipo di veicolo):
si determina nei casi di veicoli prodotti in serie che differiscono
dal tipo omologato per elementi non compresi tra quelli definiti
essenziali negli allegati I/a e I/b. Le differenti serie sono
contraddistinte da un codice alfabetico, e danno luogo alla emissione
di un certificato di aggiornamento di omologazione secondo il modello
riportato nell'allegato III/b;
c) estensione di omologazione (variante del tipo di veicolo), che
differisce da un tipo gia' omologato per uno o piu' elementi definiti
essenziali negli allegati I/a e I/b;
d) nuova omologazione: le modifiche apportate sono di entita'
tale da configurare un nuovo tipo di veicolo (punto 1 degli allegati
I/a I/b).
6. Per la modifica del fascicolo di omologazione relativo ad un
tipo di sistema, componente ed entita' tecnica, vale quanto disposto
dall'articolo 5 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della
direttiva 92/53/CEE, modificato dal decreto 4 agosto 1998 di
recepimento della direttiva 98/14/CE.